La nostra scuola utilizza ChatGPT in vari contesti d'applicazione come strumento di supporto durante le lezioni. Ultimamente si legge spesso che il diritto d'autore deve essere rispettato quando si utilizza l'intelligenza artificiale (IA). Come dovrebbe procedere la nostra scuola per assicurarsi di non violare la legge svizzera sul diritto d'autore?
La Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini disciplina in particolare la protezione delle autrici e degli autori di opere letterarie e artistiche. Utilizzando l'IA la legge sul diritto d'autore è toccata in modi diversi. Da un lato, i sistemi di IA raccolgono ed elaborano una grande quantità di dati, in alcuni casi anche dati provenienti da opere protette dal diritto d'autore. Dall'altro lato, possono essere create nuove opere potenzialmente protette dal diritto d'autore. Di conseguenza emergono le seguenti domande:
L'uso dei sistemi di IA è di per sé legale per quanto concerne la legge sul diritto d'autore?
Come devono essere trattati dal punto di vista del diritto d'autore i nuovi risultati generati dai sistemi di IA?
Il diritto d'autore è interessato dall'uso dell'IA durante la «raccolta e la diffusione di dati» e «l'uso concreto di questi dati per l'addestramento di un'IA». La raccolta di dati mediante copia, senza l'indicazione delle fonti, e la loro conservazione non sono consentite dalla legge svizzera sul diritto d'autore. Ciononostante l'utilizzo di questi dati per la distribuzione di dati o per l'addestramento di un sistema di IA è legale per il seguente motivo: alcune prassi giuridiche ritengono che il concetto di riproduzione tecnica o duplicazione sia attualmente orientato a processi di copia tecnica a lungo termine. Nel contesto del recupero di file e dell'utilizzo di software in generale, i processi di copia sono spesso di breve durata. L'addestramento dell'IA in sé non costituirebbe quindi un atto di riproduzione rilevante ai sensi della legge sul diritto d'autore. Se tuttavia dovesse verificarsi un atto di riproduzione, si potrebbe invocare un'eccezione (ad esempio, la riproduzione temporanea o la riproduzione per motivi tecnici a fini di ricerca scientifica).
Nella prassi giuridica non esiste un consenso sul fatto che l'addestramento di un'IA costituisca o meno un trattamento rilevante dal punto di vista del diritto d'autore. Un chiarimento giudiziario non è ancora stato fatto. Inoltre, dipende in larga misura dalla legge sul diritto d'autore specificamente applicabile.
Per il momento si può presupporre che l'uso di strumenti di IA e l'accesso a opere protette dal diritto d'autore o altri risultati di lavoro non violano la legge svizzera sul diritto d'autore in vigore. Dal punto di vista del diritto d'autore, ChatGPT può pertanto legalmente essere utilizzato in classe.
Per quanto riguarda i risultati generati dall'IA, non è possibile stabilire definitivamente se questi siano in linea di principio opere di nuova creazione protette dal diritto d'autore. In ogni caso, si raccomanda di indicare che un nuovo contenuto è stato generato da un'IA e di indicare la data in cui è stato generato (per esempio: ChatGPT di OpenAI, 14.6.2024). In questo modo, per quanto riguarda le nuove opere, vengono rispettati i requisiti della legge sul diritto d'autore, se applicabili.
Ulteriori informazioni nel dossier «L'IA nella formazione» (disponibile in tedesco e francese)
Fonti:
- Matthias Städeli, Lisa Mary, «Intelligence artificelle et droit d'auteur» nella Revue Suisse de Jurisprudence 120/2024 (disponibile in francese e tedesco)
- Intelligence artificielle et droit d'auteur : quels défis ? della Société Suisse des Auteurs (articolo in francese)
- Raccolta di link e letteratura sul tema dell'IA e dei processi di scrittura, contributo sul blog dell'ASP di Zurigo (in tedesco)
Una fotografa e i genitori hanno fatto foto e video durante uno spettacolo teatrale a scuola. Il docente di classe vorrebbe mettere il filmato dello spettacolo a disposizione di ogni bambina e bambino su un supporto di memoria. Anche i genitori hanno fatto foto e video, e li hanno pubblicati sui social media. I genitori di un allievo che compare nei filmati si sono lamentati. Come deve essere valutata la registrazione e la pubblicazione di immagini da parte della scuola? In che misura la scuola è responsabile delle registrazioni?
Dal punto di vista del diritto d'autore, occorre fare una distinzione tra la registrazione e la fornitura (pubblicazione) di materiale fotografico. Dal punto di vista del diritto d'autore, il consenso della persona interessata non è necessario per la registrazione in quanto tale, ma è necessario per la pubblicazione.
Bisogna inoltre distinguere tra le diverse persone che scattano le fotografie (genitori, corpo insegnante, fotografa/fotografo). Lo stesso vale per lo scopo rispettivamente della fotografia o del filmare, siccome questo è importante per la successiva valutazione dello scopo previsto. A seconda di chi fotografa o filma e per quale scopo, esistono diversi requisiti giuridici (basi legali, consenso).
Di norma, la legge della scuola vigente è sufficiente come fondamento giuridico per proiettare il film in classe o renderlo disponibile su un supporto di memoria per ogni bambina e bambino. Per ulteriori pubblicazioni è obbligatorio il consenso esplicito dei tutori legali e delle alunne e degli alunni coinvolti. Nel caso di pubblicazioni da parte della scuola è importante ottenere il consenso possibilmente in anticipo all'inizio dell'anno scolastico. La dichiarazione di consenso deve includere lo scopo della produzione o dell'elaborazione delle immagini. A seconda della situazione è necessario ottenere un nuovo consenso per il caso corrente e specifico. I genitori e la bambina o il bambino possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento senza dover dare spiegazioni.
La pubblicazione sui social media da parte dei genitori non è una responsabilità della scuola. Nell'interesse della prevenzione e della sensibilizzazione, la scuola potrebbe avvisare prima di uno spettacolo teatrale che i genitori non sono autorizzati a scattare fotografie dei bambini o a pubblicarle sui social media.
Sul sito internet della nostra scuola vorremmo presentare la scuola in un breve videoclip. La musica di Herbert Grönemeyer dovrebbe essere riprodotta in sottofondo. Come possiamo utilizzare legalmente la musica scelta?
I diritti d'autore della musica appartengono a Herbert Grönemeyer o, eventualmente, alla sua casa di produzione. Poiché il sito internet della scuola è pubblico, non è possibile utilizzare la musica senza una licenza. È perciò necessario dichiarare l'uso della musica e ottenere quindi una licenza. In Svizzera, ciò avviene tramite la SUISA, la quale rappresenta i diritti d'autore delle creatrici e dei creatori di musica, come pure le editrici e gli editori, in tutta la Svizzera. La SUISA garantisce che le compositrici e i compositori, le autrici e gli autori di testi, come pure le editrici e gli editori ricevano gli introiti dei diritti d'autore quando la loro opera è utilizzata in pubblico. È possibile richiedere alla SUISA una licenza per la messa a disposizione e la registrazione di file audio su un server, che va dunque pagata.
Questa soluzione potrebbe essere troppo costosa per una scuola, che sceglie, ad esempio, una canzone di Grönemeyer. In tal caso, è possibile optare per della musica libera da diritti d'autore o produrre voi stessi una musica di sottofondo.
Troverete numerose informazioni su l'utilizzo di opere musicali protette dal diritto d'autore nelle scuole sul sito della SUISA.
Nel corso della sua carriera nella nostra scuola, un professore ha creato per le sue lezioni di fisica uno script. Al momento di lasciare la scuola, non intende però metterlo a disposizione, esigendo i diritti d'autore. Il diritto d'autore si applica anche al materiale didattico?
La legge sul diritto d'autore (LDA) si applica anche al materiale didattico. Le insegnanti e gli insegnanti sono assunti, e remunerati, per creare e mettere a disposizione del materiale didattico. I diritti d'autore, dell'utilizzo del materiale scolastico, sono dunque regolarmente trasferiti alla scuola, secondo la legge sul personale, il regolamento scolastico e il contratto di lavoro. Di norma, la scuola può, dunque, decidere il riutilizzo di materiali didattici creati dal corpo insegnante, come gli script e simili.
Ci sono delle eccezioni per le opere create a titolo privato e nel tempo libero. In questo caso il diritto d'utilizzo dell'autore rimane all'insegnante, che decide se e dove l'opera sarà riutilizzata.
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